1) Fatture attive verso soggetti esteri
Nel caso di operazione di vendita nei confronti di un soggetto UE/ExtraUE dal 1° luglio 2022 vige l’obbligo di fatturazione elettronica (da emettere con i dati identificativi disponibili del soggetto estero e quale codice destinatario: XXXXXXX, cap: 00000, provincia: vuoto, nazione: nazione corrispondente, p.iva e/o CF da indicare obbligatoriamente), entro gli ordinari termini di fatturazione, cioè:
– entro i 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, con “codice tipo documento” TD01 se si tratta di fattura immediata);
– entro il giorno 15 del mese successivo ove si tratti di fattura differita, con “codice tipo documento” TD24, in quanto in precedenza e’ stato emesso un DDT.
La nostra controparte ESTERA continuerà a pretendere la fattura cartacea o il relativo file in formato PDF.
2) Le fatture passive da soggetti esteri
Anche per le fatture passive da luglio occorrera’ emettere autofattura elettronica.
Nel caso di operazione di acquisto da un fornitore UE/ExtraUE (non stabilito o identificato nel territorio italiano), si tratterà di un’operazione che comporterà l’emissione – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento cartaceo straniero – di un’autofattura elettronica avente “codice tipo documento”:
– TD17 integrazione/autofattura per l’acquisto di servizio UE/estero (inclusi San Marino e Città del Vaticano – art.17 c. 2 DPR 633/72);
– TD18 integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari (art.46 c. 1 DL 331/93);
– TD19 integrazione/autofattura per l’acquisto di beni già presenti in Italia (in deposito IVA, o provenienti dalla Repubblica di San Marino o Città del Vaticano – art.17 c. 2 DPR 633/72)
3) I tempi per l’emissione
In ogni caso i documenti vanno emessi nel rispetto dei tempi previsti. Nel caso di un servizio generico ex art. 7-ter rilevante in Italia da fornitore extra Ue, il committente nazionale deve emettere autofattura entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione..
L’annotazione dell’autofattura nel registro delle vendite deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione e con riferimento al mese d’effettuazione dell’operazione (la registrazione va eseguita anche in Iva acquisti per poter esercitare la detrazione). Da luglio 2022, infatti, per le operazioni attive l’invio del file Xml deve avvenire entro gli ordinari termini di emissione della fattura, mentre per le operazioni passive l’invio va eseguito entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento (fornitore Ue) o a quello d’effettuazione dell’operazione (fornitore extraUe).
Ma se il fornitore extraUe presta, ad es., un servizio relativo a un immobile ubicato in Italia ex art. 7-quater, il committente deve emettere autofattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Rapporti con il nostro Studio.
Raccomandiamo i nostri clienti di volerci fornire le fatture di acquisto estere tempestivamente, non oltre il 5 del mese successivo alla data di ricezione, al fine di permetterci di effettuare gli adempimenti contabili obbligatori nei tempi previsti ed evitare sanzioni.
Fate attenzione tra i documenti esteri si annoverano, ad esempio, le fatture ricevute da Google, Facebook, Sumup alcuni acquisti effettuati su Amazon, … oltre a tutte le altre provenienti da UE ed ExtraUE.