Le nuove misure adottate dal Legislatore, che hanno portato alla proroga o al differimento dei termini per la presentazione delle Dichiarazioni fiscali, hanno avuto l’effetto di prorogare o anticipare i termini per la stampa dei registri.
Quest’anno la Dichiarazione annuale IVA andava presentata in via autonoma entro il 28 febbraio (dal 2018, il termine di presentazione sarà invece il 30 aprile).
I nuovi termini di presentazione della Dichiarazione annuale IVA hanno incidenza anche sui termini entro cui stampare (o archiviare elettronicamente) i registri IVA ed archiviare elettronicamente le fatture elettroniche. Questi adempimenti devono essere eseguiti entro 3 mesi dal termine di invio della Dichiarazione annuale IVA riferita al periodo d’imposta cui i registri e le fatture si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994.
Pertanto, applicando letteralmente la norma, per i registri IVA e le fatture elettroniche riferite al 2016, l’adempimento deve essere eseguito entro il 28 maggio 2017.
È stato anche prorogato, per quest’anno, di 15 giorni il termine di invio della Dichiarazione dei Redditi e della Dichiarazione IRAP per le società di capitali, con riferimento al periodo d’imposta. La proroga non riguarda tutte le società di capitali, ma solo quelle diverse dalle micro imprese di cui all’art. 2435-ter codice civile e che redigono il bilancio in conformità alle norme dettate dallo stesso codice.
La proroga del predetto termine fa slittare, per i soggetti interessati, anche il termine entro cui stampare i registri o provvedere alla conservazione sostitutiva.
La stampa o la conservazione sostitutiva su supporti informatici dei registri deve avvenire entro tre mesi dal termine ordinario di invio del modello dichiarativo riferito allo stesso periodo d’imposta e, quindi, entro il 15 gennaio 2018 per i soggetti interessati dalla proroga; per i soggetti non interessati dalla proroga il termine rimane fissato al 30 dicembre 2017.