D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96
In vista della chiusura dell’esercizio fiscale occorre ricordare che l’art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato, restringendoli, i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.
L’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 prevede ora che il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”
Per questo motivo TUTTE le fatture di acquisto datate 2017 dovranno essere registrate nella liquidazione IVA di dicembre 2017, pena la perdita della possibilità di detrarre la relativa imposta.