Il 17 gennaio 2018 l’Agenzia Entrate ha pubblicato la circolare 1/E avente ad oggetto “La disciplina della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017”.
Il cardine dei chiarimenti contenuti in questa circolare è che il dies a quo da cui decorre il termine per “ l’esercizio della detrazione IVA è subordinato non solo al requisito sostanziale dell’esigibilità dell’imposta, ma anche a requisito formale del possesso della fattura di acquisto.” E’, infatti, solo nel momento in cui il soggetto entra in possesso del documento che potrà, previa registrazione, operare la detrazione dell’IVA.
In relazione a ciò possono configurarsi due ipotesi:
1 Il caso in cui una fattura di acquisto emessa nel 2017 sia stata ricevuta dal cliente nei tempi giusti per la registrazione, ma non abbia annotato (per dimenticanza o errore) la stessa nel 2017.
La fattura potrà essere registrata al più tardi entro il 30 aprile 2018 (termine per presentazione della dichiarazione IVA 2017), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere la detrazione dell’IVA nella dichiarazione relativa al 2017
2 Il caso in cui una fattura di acquisto emessa nel 2017 sia ricevuta dal cliente nel 2018 successivamente alla liquidazione IVA del periodo.
La fattura potrà essere registrata nell’anno 2018, e portata in detrazione nella liquidazione periodica IVA del mese o trimestre in cui è avvenuta la registrazione.
La fattura potrà essere registrata, in alternativa, tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019 in un apposita sezione del registro IVA acquisti relativo a tutte le fatture ricevute ne 2018 , facendo concorrere la detrazione dell’IVA nella dichiarazione relativa al 2018, da presentarsi entro il 30 aprile 2019.
In questa seconda ipotesi grande importanza assume la dimostrazione della data di ricevimento della fattura.
Anche su questo punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, chiarendo che:
• la data di ricezione può essere attestata dal messaggio di posta elettronica certificata o da altri sistemi che dimostrino la ricezione del documento,
• se manca la richiamata documentazione, la ricezione stessa deve emergere da una corretta tenuta della contabilità. Sul punto la circolare AdE 1/E/2018 rinvia all’obbligo, sancito dall’articolo 25, comma 1, di numerazione progressiva delle fatture e bollette doganali ricevute, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.
Stante tutto quanto appena premesso, è tuttavia opportuno ricordare che resta fermo l’obbligo, in capo al cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquistonon emessa nei termini di legge o “irregolare”: obbligo il cui inadempimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 8 e comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997.
Considerato quindi che, in caso di mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione deve essere presentata, entro il trentesimo giorno successivo, una autofattura dell’operazione in duplice esemplare, previo pagamento dell’imposta, pare evidente che il ricevimento, nel 2018, di una fattura relativa a merci consegnate nel mese di giugno 2017, esporrà il contribuente/cessionario alle richiamate sanzioni.
Da ultimo si vuole sottolineare che l’Agenzia delle entrate, con la citata circolare, ha comunque previsto che il contribuente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione Iva nei termini può recuperare l’imposta presentando dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione: chiarimento, quest’ultimo, che lascia a dir poco perplessi, ma che non può che essere salutato con favore.
Circolare AdE 1/E del 17/01/2018
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