Decreto Legge “Cura Italia”

A tutti i nostri clienti e collaboratori,

 

vi confermiamo che in data di ieri, martedì 17 Marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge “Cura Italia”.
Il Decreto si compone di 5 Titoli:

I. Potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale – articoli da 1 a 18;
II. Misure di sostegno al lavoro – articoli da 19 a 48;
III. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario – articoli da 49 a 59;
IV. Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese – articoli da 60 a 71;
V. Ulteriori disposizioni – articoli da 72 a 127.

 

In questo comunicato abbiamo riassunto alcuni articoli dei titoli II, III e IV che possono interessare più da vicino imprese ed imprenditori:

 

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600,00 euro.
La richiesta e l’erogazione è di competenza dell’INPS previa domanda.

L’indennità di euro 600,00 è riconosciuta anche ad artigiani e commercianti con le stesse modalità di cui sopra: la richiesta e l’erogazione sono di competenza dell’INPS previa domanda.

 

Riconoscendo come evento eccezionale l’epidemia da COVID-19, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia, le imprese possono avvalersi, previa richiesta, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  • sospensione del pagamento delle rate mutuo ed altri finanziamenti (compresi leasing) fino al 30/09/2020, il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, è facoltà per le imprese di richiedere solo la sospensione della quota capitale;
  • i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/09/2020 sono prorogati al 30/09/2020 alle medesime condizioni pattuite;
  • gli affidamenti già concessi dagli Istituti Bancari, anche se non completamente utilizzati, non potranno essere revocati o diminuiti fino alla data del 30/09/2020.

Il decreto prevede che la richiesta debba essere corredata da una dichiarazione nella quale l’impresa auto-certifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione epidemia da COVID-19. Sono escluse da tale beneficio le imprese già classificate con esposizioni creditizie deteriorate.

 

Vengono sospesi gli adempimenti tributari (dichiarazioni, comunicazioni, ecc.) che sono scaduti o in scadenza nel periodo 8/3/2020 – 31/05/2020. Gli adempimenti sono spostati al 30/06/2020 senza applicazione di sanzioni.

Vengono sospese le scadenze fiscali (IVA e ritenute operate nei confronti dei lavoratori dipendenti e assimilati) e previdenziali/assistenziali (Inps, Inail) dall’1/3/2020 al 31/3/2020 per i contribuenti con volume di affari anno 2019 fino a 2.000.000,00. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31/05/2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili a partire dal 31/05/2020.

Per i contribuenti con volume d’affari anno precedente oltre euro 2.000.000,00, i versamenti scaduti il 16/03/2020 e non eseguiti vanno effettuati entro il 20/03/2020.

I professionisti con volume di affari inferiore ad euro 400.000,00 e che non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente, possono chiedere per le parcelle incassate dal 18/3 al 31/03, di non assoggettare l’incasso a ritenute d’acconto, ma le dovranno versare allo stato entro il 31/05/2020.

 

E’ concesso un credito d’imposta, per l’anno 2020, nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, importo massimo euro 20.000,00.

E’ concesso un credito d’imposta, pari al 60% del canone di affitto pagato per il mese di marzo, ai soli utilizzatori di immobili classificati catastalmente come C1, con esclusione delle attività oggetto di apertura secondo gli allegati 1 e 2 DPCM 11/03/2020.

 

Sono stati prorogati al 30/06/2020 i seguenti termini:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

 

Per ultimo, riportiamo integralmente l’art. 71 del D.L., per quanti non volessero avvalersi delle sospensioni pagamenti ed intendono essere menzionati:

Art. 71 (Menzione per la rinuncia alle sospensioni)
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall’articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Ricordiamo che lo studio rimane a disposizione di tutti i suoi clienti per agevolare ed essere di supporto in questo delicato momento di emergenza sanitarie e purtroppo economica.

 

Cordiali saluti
Andrea Bernardini