CONTABILITA’ SEMPLIFICATA PER CASSA

La Legge di Bilancio 2017 ha riformato il regime contabile delle imprese in contabilità semplificata, introducendo il principio di cassa anche per questa particolare tipologia di contribuenti.
Le contabilità semplificate per cassa dal 2017 sono una novità che equipara la tenuta contabile e fiscale di commercianti ed artigiani a quella già oggi in vigore per i professionisti. In sintesi, il reddito delle contabilità semplificate per cassa 2017 viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica (principio che, com’è noto, caratterizza il regime contabile ordinario).

L’impresa si trova di fronte ad una scelta:
restare in contabilità semplificata o passare alla contabilità ordinaria.

Qualora la scelta sia per la contabilità semplificata il contribuente ha a disposizione tre modus operandi:
– Registro degli incassi e pagamenti;
– Registri IVA integrati;
– Registri IVA con opzione Art.18 c.5.
Registro degli incassi e pagamenti
E’ il sistema più complicato, in quanto presuppone, durante tutto l’anno, l’annotazione degli incassi e dei pagamenti delle fatture. Esso comporta tutte le complicanze e gli oneri della contabilità ordinaria e anche delle norme antiriciclaggio.
CONSIGLIATO:
Al fine del monitoraggio delle ritenute d’acconto scomputabili a fine anno, potrebbe essere utile per coloro che subiscono ritenute d’acconto sulle proprie prestazioni: agenti-rappresentanti, fornitori di condomini.
Registri IVA integrati
E’ il sistema che funziona esattamente come quello previsto per i professionisti.
Si registrano le fatture emesse e quelle di acquisto come avvenuto fino ad ora, poi a fine anno si annotano esclusivamente le fatture (già registrate ai fini IVA) che non sono state pagate o riscosse.
L’imputazione dei costi e dei pagamenti nella dichiarazione avviene per differenza scomputando dai totali dei registri IVA le sole fatture non incassate/pagate. Il contribuente dovrà fornire alla data del 31/12 di ogni anno l’elenco dei documenti non ancora saldati.
CONSIGLIATO:
Questo sistema va bene sia per i soggetti con pagamenti differiti rispetto al momento di fatturazione, sia per quelli che incassano all’emissione della fattura.
Registri IVA con opzione Art.18 c.5.
In base al comma 5 del citato art. 18, previa opzione vincolante per un triennio, il contribuente può tenere i registri IVA senza effettuare le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.
In tal caso, opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento. Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano annotati entro il 31.12.2017, sono considerati incassati / pagati nel 2017.
CONSIGLIATO:
Questa opzione è consigliata al verificarsi congiuntamente di 2 condizioni:
– incassi a pronti;
– ricavi a termine.

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