NOVITÀ DAL 2018 DETRAZIONI IVA

In seguito ai chiarimenti forniti a fine febbraio da Telefisco, in merito alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, sono stati stabiliti nuovi termini per la registrazione delle fatture di acquisto e la nascita del diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione Iva deve essere esercitato relativamente al periodo d’imposta nel corso del quale si verifica la duplice condizione:

• di “esigibilità dell’imposta”;
• di formale “possesso della fattura”.

È da tale momento che il soggetto passivo può operare, la detrazione dell’imposta.
Questo ha dei risvolti nelle modalità di registrazione delle fatture di acquisto relative al 2018:

• con la precedente normativa una fattura datata gennaio, ricevuta il 10 febbraio, veniva registrata a fine gennaio e concorreva nella liquidazione Iva di gennaio;
secondo la nuova normativa, invece, la fattura datata gennaio, ricevuta il 10 febbraio, verrà registrata a febbraio e concorrerà quindi nella liquidazione del mese di febbraio.

Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta, la ricezione stessa deve emergere da una corretta tenuta della contabilità (si rinvia, al riguardo, alle indicazioni contenute nell’art. 25, c. 1, in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

Diventa pertanto indispensabile creare un sistema tale per cui per ogni fattura venga annotata la data di ricevimento della stessa, che varia a seconda delle modalità utilizzate dal cedente per la relativa consegna. Pertanto per le fatture ricevute:
• Via mail/Pec, varrà la data di arrivo della fattura sulla Pec/mail;
• Per le fatture ricevute via posta varrà (ove presente) il timbro postale;
• Per le fatture quali ad esempio autostrade, utenze, ecc varrà la data in cui la fattura è messa a disposizione sul portale, a prescindere dal momento in cui si provvede a scaricarla.
• Per le fatture ricevute a mano, varrà la data di ricevimento.
Lo studio raccomanda quindi di annotare in ogni fattura la data di ricevimento, mediante apposito timbro e di allegare la busta con il timbro postale, mail o pec –